Le assicurazioni per dipendenti e amministratori si rifanno a quanto previsto dalla normativa in merito, e si basano anche su diverse circolari come la n. 69 del 2004 dell’Inps.
Inoltre, i premi pagati da un’azienda per le polizze assicurative stipulate al fine di garantire amministratori e dipendenti dai rischi che potrebbero correre, nell’esercizio delle proprie funzioni, riguardo alla responsabilità civile nei confronti di terzi non devono essere assoggettati né a contributi né a ritenute fiscali.
Allo stesso modo, in aggiunta a ciò, si deve agire riguardo ai premi versati per le polizze assicurative che coprono i dipendenti e gli amministratori dai rischi di malattia o di infortunio, mentre un regime differente si applica a quelle assicurazioni che vengono offerte per la tutela dei familiari dei collaboratori e dei dipendenti ma non sono legate all’esercizio di una funzione professionale. Rientrano in questo campo anche le polizze assicurative di invalidità a favore dei lavoratori e le assicurazioni sulla vita caso morte con beneficiari i parenti dell’assicurato.
In tutti questi casi, i premi dovranno essere assoggettati a contributi e a ritenute fiscali come previsto dalla legge.
Tuttavia, esiste una certa deroga per quanto concerne le polizze sulla vita o quelle per invalidità che vengono stipulate in base ad un contratto collettivo o in base ad un regolamento aziendale, visto che spetterà di diritto – in queste circostanze – una detrazione fiscale del 19% sul premio pagato annualmente, con un tetto massimo di 1291,14 euro.
I premi che vengono corrisposti per delle polizze assicurative che non contemplano esclusivamente i rischi connessi all’esecuzione delle mansioni professionali devono essere assoggettate a contribuzione o per l’importo relativo ai soli rischi extra professionali, in caso di contratti stipulati prima del 2 febbraio del 1990 o per l’intero importo, se successivi.
A regolare le polizze assicurative e le retribuzioni di un lavoratore dipendente interviene anche l’art. 2099 del Codice Civile, il quale stabilisce che il collaboratore può essere retribuito non solo attraverso denaro ma anche con l’assegnazione di fringe benefit.
La determinazione dei benefit è importante nella misura in cui si dovesse trattare di compensi imponibili, dunque tassabili, oppure no. Secondo un’interpretazione della norma, i rimborsi spese e le erogazioni a titolo di reintegrazione di perdite patrimoniali non possono essere considerate reddito e, dunque non devono essere tassate, cosa che avviene – almeno in parte – anche con le polizze assicurative, sebbene la materia risulti molto più complessa nel momento in cui si entra nel campo della previdenza complementare.
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