Le assicurazioni sulla vita, al contrario di quello che si potrebbe immaginare non sono comprese nell’asse ereditario. Lo prevede il codice civile all’articolo 1920 comma terzo. Infatti, le polizze sulla vita prevedono un beneficiario designato mediante un atto del tutto unilaterale e i beneficiari non acquisiscono alcun diritto al pagamento dell’indennità per un motivo ereditario, ma per diritto proprio.
L’obbligo del pagamento è legato esclusivamente al contratto assicurativo e alla designazione, in tale sede, del beneficiario o dei beneficiari.
È utile anche precisare che la designazione del beneficiario di una polizza sulla vita può avvenire anche non all’atto della stipula del contratto, ma successivamente, mandando comunicazione per iscritto al proprio agente oppure, ancora, inserendo il nominativo prescelto direttamente nel proprio testamento. Leggi il resto »
