Assicurazione Vita ed Eredità

Scritto il 6 settembre, 2010. Inserito in Assicurazione Vita


Le assicurazioni sulla vita, al contrario di quello che si potrebbe immaginare non sono comprese nell’asse ereditario. Lo prevede il codice civile all’articolo 1920 comma terzo. Infatti, le polizze sulla vita prevedono un beneficiario designato mediante un atto del tutto unilaterale e i beneficiari non acquisiscono alcun diritto al pagamento dell’indennità per un motivo ereditario, ma per diritto proprio.

L’obbligo del pagamento è legato esclusivamente al contratto assicurativo e alla designazione, in tale sede, del beneficiario o dei beneficiari.

È utile anche precisare che la designazione del beneficiario di una polizza sulla vita può avvenire anche non all’atto della stipula del contratto, ma successivamente, mandando comunicazione per iscritto al proprio agente oppure, ancora, inserendo il nominativo prescelto direttamente nel proprio testamento.

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Assicurazioni sulla Vita tradizionali? Allora state attenti a liquidare in anticipo l’assicurazione, perché il rischio è quello di trovarsi con un capitale che ben poco ha di quello pattuito alla risoluzione del contratto. Procediamo con ordine. Le polizze vita con accumulo di capitale, non solo fungono da salvadanaio, mettendo da parte i soldi che il contraente versa, ma combinano questa azione con il rischio morte, facendo sì che, al decesso, siano gli eredi a beneficiare di quanto conservato.

Tuttavia, nel caso in cui ci si ritrovi in situazioni differenti nel corso del tempo da quelle che si potevano immaginare alla sottoscrizione della polizza e si desideri sciogliere la stessa, sebbene sia possibile farlo, ci si ritroverà con il classico “pugno di mosche” in mano.

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Purtroppo siamo costretti, a volte, a trattare argomenti spiacevoli ma che hanno inevitabilmente delle ripercussioni sulle nostre vite e su quelle dei nostri cari. È il caso delle polizze caso morte legate al suicidio dell’assicurato, una condizione che ci si augura comunque di non dover mai affrontare.

Nel caso di suicidio dell’assicurato si deve far riferimento all’articolo 1927 del codice civile, nel quale si trova scritto che, se il decesso avviene prima che siano passati due anni dalla stipula del contratto, la compagnia assicurativa non è obbligata a risarcire gli eredi con il pagamento del premio, a meno che non siano presenti accordi specifici sul contratto.

L’assicurazione morte, nel caso di suicidio, è molto rischiosa in termini economici per i contraenti e i beneficiari, anche perché le compagnie si tutelano moralmente, includendo clausole che tendono a scoraggiare questa eventualità, ritenuta eticamente non accettabile per un’impresa.

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