Consigli per stipulare assicurazione sulla vita, “caso morte”

Categorie: Assicurazione Vita, Polizze Assicurative | 13/04/2010

Oltre alle assicurazioni sulla vita che prevedono una rendita vitalizia, corrisposta in tranche o in un’unica somma alla scadenza del contratto, esiste anche la possibilità di optare per la sottoscrizione del “caso morte”, dal nome poco allettante ma interessante da conoscere approfonditamente. La polizza temporanea “caso morte” si riferisce al pagamento di un premio annuo, secondo un piano prestabilito che scade improrogabilmente o in seguito al decesso dell’assicurato o in seguito a naturale estinzione del contratto.

Quale che sia il caso, ad ogni modo, non è più possibile stipulare poi nuovamente la stessa polizza beneficiando delle condizioni precedentemente applicate. Alla dipartita del cliente, qualora essa avvenga entro i termini contrattuali, viene corrisposta una somma agli eredi. Se ci si ritrova con dei premi eventualmente già versati dei quali non è possibile beneficiare, questi ultimi restano però alla compagnia assicurativa.

L’assicurazione “caso morte” fa parte, in effetti, della grande famiglia dei prodotti assicurativo–previdenziali: per questa sua particolare natura risulta indicata soprattutto per coloro i quali hanno una famiglia rispetto alla quale costituiscono la fonte di reddito principale; oppure hanno un mutuo che graverà sulle entrate domestiche per periodi medio-lunghi. È importante analizzare quindi la propria specifica situazione, in modo tale da stipulare un contratto che sia di durata pari almeno a quella del mutuo o che consenta di coprire le spese dei figli fino alla loro completa indipendenza economica.



I costi di questo genere di polizza sono legati principalmente al sesso, all’età del potenziale cliente e alla durata richiesta per il contratto. Sicuramente incidono in buona parte anche le condizioni di salute e lo stile di vita più o meno sano che si conduce. Talvolta vengono prese in considerazione, ad esempio, anche le attività sportive praticate o la frequenza con la quale si dichiara di fumare e bere alcolici.

Quando decidiamo di stipulare una polizza “caso morte” sarà bene fare attenzione ad una serie di particolari, come ad esempio: esclusioni previste, tipologie di premio e capitale, periodo di carenza. Vediamo nel dettaglio a cosa ci riferiamo.

  • Periodo di carenza: con questa formula s’intende il periodo che intercorre tra la visita medica e l’attivazione della copertura assicurativa. Infatti, se anche la compagnia prescelta non obbliga a sottoporsi ad un chek up medico, praticherà una sorta di sospensione fintanto che l’assicurato non avrà provveduto ad effettuare i controlli richiesti. Il periodo di carenza non supera, di norma, i sei mesi, ma presenta delle coperture ridotte per tutta la sua durata.
  • All’atto della sottoscrizione vi potrebbe essere proposti un capitale e premio annuo costanti; un capitale e premio annuo crescenti in base agli indicatori ISTAT; un capitale e premio annui decrescenti. Quest’ultima ipotesi è preferibile per chi ha un mutuo, altrimenti meglio ricorrere alla prima, che è anche considerata come la formula maggiormente diffusa.
  • Le esclusioni prese in considerazione riguardano, di solito, le possibili cause di decesso. Non sono considerate valide, ai fini assicurativi, quelle provocate da suicidio (nei primi due anni di stipula della polizza), da partecipazione ad atti di guerra, a delitti dolosi, o dovute ad incidenti a bordo di veicoli non abilitati al trasporto o non in regola.

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