Regole Assicurative per il terzo Trasportato

Categorie: Assicurazione Auto

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Le regole e le condizioni dettate dalle compagnie assicurative nel caso del terzo trasportato fanno riferimento all’articolo 142 del codice delle assicurazioni private, che disciplina questo argomento.

A parte il caso di un danno dovuto ad un incidente fortuito, le compagnie assicurative sono tenute a risarcire il terzo trasportato dall’impresa di assicurazioni che ha in carico il veicolo sul quale ci si trovava al momento dell’incidente. Tuttavia, spetta al terzo trasportato avanzare richiesta per ottenere il risarcimento spettante (o, in cado di decesso, ai familiari o eredi).

La compagnia assicurativa è tenuta, ad ogni modo, a provvedere al risarcimento così come previsto dai limiti imposti con i massimali pattuiti e senza che vi sia una correlazione diretta con l’accertamento delle responsabilità dei conducenti, ma prescindendo dalle stesse.


Il risarcimento, o anche solo la proposta di risarcimento, devono avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta, nel caso in cui non vi siano stati danni alla persona, ed entro novanta giorni in presenza di danni fisici: questo lasso di tempo è necessario per lo svolgimento dei controlli e dei rilievi del caso.

La richiesta di rimborso da parte del terzo trasportato deve essere redatta includendo sempre le generalità complete, l’indirizzo, il codice fiscale, la descrizione del sinistro e tutta l’eventuale documentazione medica a supporto.



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